CORONAVIRUS / 3. La Giunta comunale di Livorno approva il piano con le procedure operative per far fronte alle emergenze. Nessun focolaio nella città portuale

La Giunta comunale ha approvato nella tarda serata del 25 febbraio 2020 il piano che, nel caso in cui la situazione coronavirus dovesse evolversi anche nel nostro territorio, contiene le procedure operative per far fronte alle emergenze.
“Si tratta – spiega il sindaco Luca Salvetti – di disposizioni e misure differenziate e progressive che il Comune andrebbe a mettere in atto a seconda dello stadio di sviluppo del fenomeno. Tutto allo scopo di prevenire e contrastare una ulteriore trasmissione del virus, in linea con quanto decretato a livello ministeriale e regionale e ovviamente in accordo e condivisione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest. Il tutto sarebbe coordinato dalla Protezione Civile comunale, in linea con quella nazionale. Voglio rassicurare la popolazione sul fatto che il Comune di Livorno sta lavorando per non trovarsi impreparato ad agire in caso si prospettasse l’emergenza”.

Nel documento sono esaminati i vari scenari possibili, da quello attuale che è di attenzione-vigilanza, quindi un monitoraggio attivo, a quelli più emergenziali (stato di allerta, stato di allarme) che farebbero scattare progressivamente sospensioni e divieti, e varie misure di contenimento, fino al ripristino della normalità. Considerato che l’evoluzione della situazione è molto fluida, l’Amministrazione comunale è pronta comunque a ottimizzare il piano, anche con l’emanazione di specifiche ordinanze.

Tra le misure (definite ne decreto legge del 23 febbraio scorso) che potrebbero scattare in caso di focolai di coronavirus anche a Livorno (che al momento, lo ripetiamo, non sussistono), e non in in relazione al manifestarsi di possibili casi isolati, sono inclusi:

il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
• la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice